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Sez. 3, Sentenza n. 5537 del 20/06/1997 (Rv. 505332 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Valutazione di un documento diversa da quella del giudice del merito - Apparente denunzia di violazione di legge e di vizi di motivazione - Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505332-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

È inammissibile risolvendosi in una censura di fatto non consentita in sede di legittimità il motivo di ricorso per cassazione con il quale sotto l'apparente denunzia di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione si chieda una valutazione di un documento diversa da quella data dal giudice di merito e conforme a quella soggettiva del deducente quando la valutazione del giudice di merito sia accompagnata da una motivazione sufficiente e logicamente ineccepibile.(Nella specie, in una controversia relativa all'esercizio del diritto di ripresa del fondo, ex art. 42 della legge 203 del 1982 sulla disciplina dei contratti agrari, da parte di un concedente in possesso di altri fondi, i giudici di merito nel verificare il requisito concernente la consistenza dell'impegno lavorativo richiesto dalla loro coltivazione a norma della lett. d) del primo comma dell'art. cit., avevano ritenuto affidabile quale prova della produzione lattiera e quindi della consistenza del gregge del concedente un documento attestante la quantità di latte che questi aveva conferito alla cooperativa della quale era socio e verso la quale aveva assunto l'impegno di consegnare tutto il latte prodotto. La S.C. nel rigettare il motivo di ricorso con cui tale valutazione era stata censurata per la mancanza di elementi idonei a convalidare l'inferenza dei giudici di merito circa la piena coincidenza tra la quantità prodotta e quella conferita, ha ribadito il principio di cui alla massima, precisando altresì che sarebbe stato onere della parte interessata a contestare il valore del documento fornire la prova che il concedente, in violazione dell'impegno assunto, avesse prodotto più latte di quello versato alla cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)