Sez. 1, Sentenza n. 2463 del 19/06/1975 (Rv. 376355 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUENTE DEL DEBITO TRIBUTARIO - EFFETTI - PRECLUSIONE DELLA CONTESTAZIONE DELL'AN DEBEATUR - ESCLUSIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALLO ACCERTAMENTO) - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUENTE DEL DEBITO TRIBUTARIO - EFFETTI - PRECLUSIONE DELLA CONTESTAZIONE DELL'AN DEBEATUR - ESCLUSIONE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE - CONDIZIONI.*
Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in Atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volonta del contribuente. Le manifestazioni di volonta del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per cio che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Cio non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perche tale Forma di acquiescenza si verifichi, e necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioe: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia gia nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli Atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purche entrambi assolutamente inequivoci.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)