Sez. 1, Sentenza n. 3881 del 20/11/1975 (Rv. 378136 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - PAGAMENTO - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE - RICONOSCIMENTO, IN UN ATTO DELLA PROCEDURA, DEL CONTRIBUENTE DI ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO DI UN TRIBUTO - PRECLUSIONE DI OGNI CONTESTAZIONE SULL'AN DEBEATUR - ESCLUSIONE - LIMITI - PRECLUSIONE DI CONTESTAZIONI SUL QUANTUM DEBEATUR - SUSSISTENZA - LIMITI - RINUNCIA A CONTESTARE LA PRETESA DEL FISCO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - PAGAMENTO - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE - RICONOSCIMENTO, IN UN ATTO DELLA PROCEDURA, DEL CONTRIBUENTE DI ESSERE TENUTO AL PAGAMENTO DI UN TRIBUTO - PRECLUSIONE DI OGNI CONTESTAZIONE SULL'AN DEBEATUR - ESCLUSIONE - LIMITI - PRECLUSIONE DI CONTESTAZIONI SUL QUANTUM DEBEATUR - SUSSISTENZA - LIMITI - RINUNCIA A CONTESTARE LA PRETESA DEL FISCO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non puo attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in Atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni positive della volonta del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per cio che attiene al quantum debeatur, nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati. Cio non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perche tale Forma di acquiescenza si verifichi, e necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, val dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia gia sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli Atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purche entrambi assolutamente inequivoci. (Conf 2463/75, mass n 376355; 1325/75, mass n 374845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)