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Sez. 1, Sentenza n. 7764 del 23/04/2004 (Rv. 572282 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Ricorribilità in Cassazione ex. art. 111 Cost. - Limiti del sindacato - Omessa motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572282-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

L'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario ai sensi dell'art.111 Cost. solo per violazione di legge o per mancanza di motivazione, per tale intendendosi non solo la totale assenza testuale delle ragioni del decidere, ma altresì una così grave carenza o intrinseca incongruenza della motivazione da renderla inidonea ad essere individuata ed apprezzata quale, eventualmente erroneo, supporto logico e giuridico della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso proposto contro l'ordinanza con la quale si liquidava agli arbitri di cun collegio misto il relativo compenso, perché congruamente motivata in riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 2233 e scelti dal Giudice della liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)