Sez. 1, Sentenza n. 4548 del 06/05/1998 (Rv. 515129 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione dell'onorario e delle spese degli arbitri - Ordinanza del Presidente del Tribunale - Ricorribilità in Cassazione ex. art. 111 Cost. - Limiti del sindacato - Omessa motivazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
L'ordinanza con cui il Presidente del tribunale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri a norma dell'art. 814 cod. proc. civ. è impugnabile in Cassazione con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. solo per violazione di legge o per mancanza di motivazione, per tale intendendosi non solo la totale assenza testuale delle ragioni del decidere, ma altresì una così grave carenza o intrinseca incongruenza della motivazione da renderla inidonea ad essere individuata ed apprezzata quale, eventualmente erroneo, supporto logico e giuridico della motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale si liquidava agli arbitri un compenso notevolmente superiore a quello dagli stessi ritenuto congruo in sede di pronuncia del lodo, senza che nella motivazione fosse rinvenibile alcun riscontro esplicativo con riferimento alla valutazione relativa al pregio e/o all'importanza dell'opera svolta, al valore delle controversie e ai parametri equitativi cui la decisione andava rapportata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)