Sez. L, Sentenza n. 6449 del 06/05/2002 (Rv. 554128 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Ingegneri e architetti - Iscritti alla Cassa di Previdenza alla data del 1961 - Diritto di riscatto dei periodi lavorativi precedenti - Requisito della continuità dell'iscrizione - Esclusione - Conseguenze - Art. 2 Regolamento dei riscatti - Illegittimità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Il professionista iscritto alla Cassa di Previdenza Ingegneri e Architetti dal 1961, anno di entrata in funzione dell'assicurazione di tali professionisti, possono, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 290/1990, chiedere il riscatto di periodi di lavoro precedenti all'assicurazione; poiché l'unico requisito previsto (l'iscrizione dal 1961) ha la funzione di consentire agli assicurati sin dall'inizio di coprire periodi di attività professionale anteriori all'assicurazione, e poiché la legge non prevede il requisito della continuità dell'iscrizione, l'art. 2 del Regolamento sui riscatti della cassa, che introduce tale requisito ulteriore, è illegittimo e deve essere disapplicato.
Riferimenti normativi: Legge 10/11/1990 num. 290 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)