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Sez. L, Sentenza n. 16990 del 29/11/2002 (Rv. 558835 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ingegneri e architetti - Pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza - Facoltà di chiedere l'ampliamento della base contributiva mediante integrazione della contribuzione precedente e riscatto del periodo legale del corso di laurea - Applicabilità agli assicurati già titolari di prestazione pensionistica - Esclusione - Applicabilità ai titolari di pensione di vecchiaia eccezionalmente conservanti l'iscrizione all'albo professionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558835-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Con riferimento alle pensioni di vecchiaia corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, per le quali l'art. 2 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, ha previsto un sistema di calcolo più favorevole per gli assicurati, la facoltà, prevista dall'art. 19 di detta legge, di richiedere l'integrazione della contribuzione ed il riscatto del periodo legale del corso di laurea, spetta esclusivamente agli assicurati che non siano già titolari della prestazione pensionistica e non può essere riconosciuta neppure ai già titolari di pensione di vecchiaia e, in virtù di norme eccezionali, possono conservare l'iscrizione all'albo professionale e continuare a svolgere la professione, fruendo di un numero illimitato di incrementi del trattamento pensionistico per ogni biennio di prosecuzione dell'attività, ovvero per quello inferiore maturato all'atto della cancellazione all'albo.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 5, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 24, Legge 03/01/1981 num. 6 art. 27, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 19, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 2, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 17, Legge 11/10/1990 num. 290 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)