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Sez. 5, Sentenza n. 3294 del 11/02/2009 (Rv. 606693 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notifica del ricorso per cassazione - Effetti - Equipollenza alla notifica della sentenza - Conseguenze - Istanza di revocazione della stessa sentenza - Proposizione dopo lo spirare del termine di trenta giorni dalla notifica - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606693-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La notifica del ricorso per cassazione equivale alla notifica della sentenza impugnata, ai fini del decorso del termine breve per proporre istanza di revocazione ordinaria per errore di fatto o contrasto di giudicato, con la conseguenza che tale istanza è inammissibile se proposta dopo lo spirare di trenta giorni dalla notifica stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)