Sez. 3, Sentenza n. 14254 del 28/07/2004 (Rv. 575029 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notificazione della sentenza - Notifica dell'impugnazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398 ultimo comma nuovo testo cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
La notificazione dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta. Pertanto, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso può essere considerato ammissibile solo se proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'istanza di revocazione, salvo che detto termine sia sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ha soppresso l'effetto sospensivo "de iure" del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell'istanza di revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)