Sez. 2, Sentenza n. 1727 del 05/05/1975 (Rv. 375361 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE AL PROGETTO DEPOSITATO DAL CONSULENTE D'UFFICIO - DISACCORDO DELLE PARTI SUL PROGETTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI ESSA CON SENTENZA - NECESSITA - PREVIA RIPETIZIONE, DEPOSITO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO - NECESSITA - ESCLUSO.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE AL PROGETTO DEPOSITATO DAL CONSULENTE D'UFFICIO - DISACCORDO DELLE PARTI SUL PROGETTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI ESSA CON SENTENZA - NECESSITA - PREVIA RIPETIZIONE, DEPOSITO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO - NECESSITA - ESCLUSO.*
Nel procedimento per lo scioglimento di comunione, qualora il consulente di ufficio abbia preparato e depositato un progetto di divisione completo e su di esso le parti abbiano manifestato il loro disaccordo, il giudice istruttore, che implicitamente faccia proprio il progetto del consulente, non e tenuto ad una ripetizione del progetto stesso, da depositare e sottoporre a discussione, ai sensi dell'art 789 cod proc civ, ma correttamente provvede, a norma dell'art 187 cod proc civ, affinche la causa venga decisa con sentenza, avendo le parti gia escluso la possibilita di una chiusura del procedimento a mezzo di accettazione consensuale della proposta di divisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)