Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 20/12/1983 (Rv. 432117 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE AL PROGETTO DEPOSITATO DAL CONSULENTE D'UFFICIO - DISACCORDO DELLE PARTI SUL PROGETTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI ESSA CON SENTENZA - NECESSITÀ - PREVIO DEPOSITO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - ADESIONE DEL GIUDICE AL PROGETTO DEPOSITATO DAL CONSULENTE D'UFFICIO - DISACCORDO DELLE PARTI SUL PROGETTO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COLLEGIO PER LA DECISIONE DI ESSA CON SENTENZA - NECESSITÀ - PREVIO DEPOSITO E DISCUSSIONE DEL PROGETTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle Disposizioni di cui all'art. 789 cod. proc. civ. - e cioè predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, suo deposito in cancelleria e fissazione dell'udienza di discussione dello stesso - ma è sufficiente che il giudice istruttore, sia pure implicitamente, faccia proprio il progetto predisposto e depositato dal consulente d'ufficio; non è necessaria la fissazione dell'udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento a mezzo di accettazione consensuale della proposta divisione, ciò giustificando la rimessione della causa al collegio. (Conf 1727/75, mass n 375361; (Conf 6181/81, mass n 416956).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)