Sez. 2, Sentenza n. 16915 del 02/08/2011 (Rv. 618867 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Scrittura disconosciuta in primo grado - Istanza di verificazione - Termini - Proposizione nel corso di procedimento cautelare incidentale connesso al giudizio di merito e celebratosi prima della scadenza dei termini per la formulazione delle istanze istruttorie - Ammissibilità - Conseguenze - Irritualità dell'istanza ritenuta dal giudice di primo grado - Procedimento di verificazione disposto dal giudice d'appello - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE
Pur dovendo essere ordinariamente proposta l'istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità di una scrittura privata prodotta in giudizio e tempestivamente disconosciuta nel termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie, detta istanza deve intendersi ritualmente e tempestivamente formulata anche se avanzata, antecedentemente al maturare delle decadenze istruttorie, nel corso di un procedimento cautelare incidentale strumentalmente connesso al giudizio di merito e riconducibile al titolo dedotto con la citazione introduttiva, ancorché non espressamente reiterata nel termine contemplato per le suddette decadenze (e purché non esplicitamente revocata); pertanto, in caso di sua ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado, il giudice di appello è legittimato, sulla scorta delle acquisizioni probatorie regolarmente intervenute nel giudizio di prima istanza e del formale deposito dell'originale della scrittura privata impugnata, a dar corso agli incombenti di cui all'art. 217 cod. proc. civ., in funzione dell'accertamento dell'autenticità o meno della scrittura medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 217, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)