Sez. 3, Sentenza n. 463 del 18/02/1972 (Rv. 356401 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTIMONI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - PER MANCATA CITAZIONE DEI TESTIMONI - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Il provvedimento con il quale il giudice di merito dichiara la decadenza della parte dalla prova per testi per una mancata loro idonea citazione postula una valutazione della condotta processuale della parte e, quindi, il relativo provvedimento, se congruamente e logicamente motivato, si sottrae ad ogni Sindacato di legittimita. (Conf 974'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)