Sez. 3, Sentenza n. 2036 del 28/03/1980 (Rv. 405677 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE - MANCATA IDONEA CITAZIONE DEI TESTI - DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE - MANCATA IDONEA CITAZIONE DEI TESTI - DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA PROVA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il provvedimento con il quale il giudice del merito dichiara la decadenza della parte dalla prova per testi per mancata idonea citazione di essi postula una valutazione della condotta processuale del soggetto e, quindi, se congruamente e logicamente motivato, si sottrae ad ogni Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 463/72, mass n 356401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)