Sez. 1, Sentenza n. 2334 del 07/06/1977 (Rv. 386045 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - EFFETTO AUTOMATICO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - EFFETTO AUTOMATICO DELLA PRONUNCIA DI DIVORZIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 5 quarto comma della legge 1 dicembre 1970 n 898 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, il quale prevede l'assegno di divorzio, in relazione alle condizioni economiche dei coniugi, alle ragioni del fallimento della loro Unione ed al contributo che ciascuno abbia portato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, non fissa l'assegno medesimo come effetto automatico della pronuncia di divorzio, demandandone al giudice solo la quantificazione, e, pertanto, non osta a che la valutazione ed applicazione degli indicati criteri possa portare il giudice ad escludere l'Obbligo di ciascuno dei coniugi a somministrazioni periodiche in favore dell'altro. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente negato dai giudici del merito l'assegno di divorzio in favore della moglie, in considerazione delle precarie condizioni economiche del marito, della attribuibilita del fallimento del matrimonio ad entrambi i coniugi, della Mancanza di un contributo della moglie all'incremento del patrimonio comune). (V 3068/76, mass n 381845; (V 904/76, mass n 379558).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)