Sez. 1, Sentenza n. 904 del 13/03/1976 (Rv. 379558 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RAGIONI DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - TITOLO DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - RILEVANZA - FATTI ANTERIORI O POSTERIORI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - NEGAZIONE DELL'ASSEGNO - LEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - RAGIONI DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO - TITOLO DELLA SEPARAZIONE PERSONALE - RILEVANZA - FATTI ANTERIORI O POSTERIORI - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - NEGAZIONE DELL'ASSEGNO - LEGITTIMITA.*
Le ragioni della decisione di scioglimento del matrimonio, che vanno assunte (insieme alle condizioni economiche dei coniugi ed al contributo personale ed economico dato da ciascuno di loro alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune) quale criterio di Determinazione dell'assegno di divorzio, impongono al giudice del merito - nel caso di divorzio susseguente alla separazione personale - di considerare il titolo della separazione, negando rilievo a fatti anteriori, quale una transazione sui rapporti patrimoniali (assorbiti dalle valutazioni effettuate in Sede di separazione), o posteriori (irrilevanti se non modificativi del titolo della separazione). E nell'ipotesi di separazione consensuale, che fa ricadere su entrambi i coniugi la responsabilita del fallimento del matrimonio, bene il giudice del merito nega l'assegno ad entrambi i coniugi.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)