Sez. U, Sentenza n. 11250 del 18/07/2003 (Rv. 565259 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Dibattimento disciplinare - Richiesta di rinvio dell'incolpato per ragioni di salute - Regola applicabile - Art. 496 cod. proc. pen. del 1930 - Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di giudizio disciplinare dei magistrati ordinari, il dibattimento deve essere sospeso o rinviato, ai sensi dell'art. 496 cod. proc. pen. del 1930 (applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 34, ult. comma, D.Lgs. n. 511 del 1946, la cui portata è stata esplicitamente chiarita dal legislatore, prima con l'art. 17 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273, successivamente modificato dall'art. 1 D.L. 31 dicembre 1991, n. 418, convertito nella legge 24 febbraio 1992, n. 173, e poi dall'art. 1, ottavo comma, D.L. 28 agosto 1995, n. 361, conv. nella legge 27 ottobre 1995, n.437), solo quando l'assenza dell'imputato sia dovuta ad "assoluta impossibilità a comparire". (Nella specie la Corte ha mandato assolta da censura la sentenza della Sez. Disc. del CSM che aveva rigettato l'istanza di rinvio, avanzata dal magistrato incolpato in sede disciplinare, per una patologia cardio - circolatoria, ritenuta, in relazione, anche ai mezzi di collegamento ferroviari con il luogo di residenza, non ostativa alla sua comparizione all'udienza e non pregiudizievole del suo stato di salute).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 496, Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legge 31/12/1991 num. 418 art. 1, Decreto Legge 28/08/1995 num. 361 art. 1 com. 8, Legge 24/02/1992 num. 173, Legge 27/10/1995 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)