Sez. U, Sentenza n. 12366 del 09/10/2001 (Rv. 549576 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Lettura di atti, documenti, deposizioni (artt. 462 e 463 cod. proc. pen. 1930) - Indicazione degli atti utilizzabili (art. 466 - bis cod. proc. pen. 1930) - Alternatività - Sussistenza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Gli artt. 462 e 463 cod. proc. pen. 1930, da un lato, e l'art. 466 - bis del medesimo codice, dall'altro, tuttora applicabili nel procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, prevedono la lettura in dibattimento e l'indicazione degli atti da utilizzare come strumenti alternativi di acquisizione probatoria; ne consegue che il ricorso al primo esclude la necessità della indicazione prevista dal secondo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 463 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 466 bis, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)