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Sez. 3, Sentenza n. 605 del 27/11/1998 Ud. (dep. 18/01/1999) Rv. 212854 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Scarichi nel comprensorio lagunare veneto - Scarico senza autorizzazione - Dopo la presentazione della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione - Disciplina applicabile - Art. 23 della legge 319 del 1976.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212854-01

ACQUE

Nel comprensorio lagunare veneto lo scarico effettuato senza avere richiesto la autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda - ex art. 9, comma sesto, legge 16 aprile 1973 n. 171 -, mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto l'autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, è punito con la sola pena dell'ammenda - ex art. 23, comma primo, legge 10 maggio 1976 n. 319. (Conf. Sez. III 9802189, Sez.III 9802180; contra Sez. III 9802338, Sez. III 9802340).

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST., Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)