Sez. 3, Sentenza n. 2340 del 22/09/1998 Cc. (dep. 11/11/1998) Rv. 211723 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarichi nel comprensorio lagunare veneto - Scarico senza autorizzazione - Dopo la presentazione della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione - Disciplina applicabile - Art 23 della legge 319 del 1976 - Esclusione - Art. 9 della legge 171 del 1973 - Applicabilità.
ACQUE
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, nel comprensorio lagunare veneto, in caso di scarico effettuato dopo la presentazione della domanda d'autorizzazione e prima del rilascio della stessa, non si applica la previsione di cui all'art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319 - che al comma primo sanziona tale ipotesi con la sola pena pecuniaria -, bensì l'art. 9 della legge 16 aprile 1973 n. 171 - che prevede la sanzione alternativa dell'arresto e dell'ammenda. Ciò in quanto la legge 171 del 1973 ha carattere di specialità rispetto alla legge 319 del 1976. (Cfr. Cass. Sez. III 22/09/1998 n. 2338, Sez. III 09/07/1998 n. 2189, Sez. III 9/07/1998 n. 2180, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)