Sez. 1, Ordinanza n. 20672 del 22/07/2025 (Rv. 675803-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore - Creditore che ha violato il merito creditizio o contribuito colpevolmente al sovraindebitamento - Legittimazione all'opposizione e al reclamo - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita ex art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), soltanto la contestazione della convenienza della proposta.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 124 bis, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 69, Decreto Legisl. 26/10/2020 num. 147 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)