Sez. 1 - , Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022 (Rv. 665750 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione - Presupposti - Verifica dell’idoneità ad assolvere la sua funzione causale - Necessità - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3 del 2012, l'omologazione del piano proposto dal consumatore presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale; a tal fine, il tribunale è tenuto a verificarne la giuridica fattibilità, esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)