Sez. L - , Sentenza n. 5550 del 01/03/2021 (Rv. 660830 - 02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Procedimento amministrativo contenzioso - Esito favorevole all'assicurato - Possibilità per l'istituto previdenziale di agire in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di contributi assicurativi obbligatori, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'INPS) incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto la preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'annullamento in sede amministrativa, da parte del Comitato regionale del lavoro, del verbale di accertamento di omissioni contributive non precludesse all'ente la proposizione di una domanda giudiziale di condanna al pagamento di tali contributi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/2004 num. 124 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)