Sez. L, Sentenza n. 16501 del 02/07/2013 (Rv. 627079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Procedimento amministrativo contenzioso - Esito favorevole all'assicurato - Possibilità per l'istituto previdenziale di agire in giudizio - Ammissibilità - Fondamento - Effetti in sede giudiziaria in ordine alla prova.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di contributi previdenziali, trattandosi di materia in cui l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'istituto previdenziale (nella specie, l'INPS) incide su situazioni giuridiche indisponibili per l'ente, l'esito del procedimento amministrativo contenzioso, quand'anche favorevole all'assicurato, non comporta per l'istituto una preclusione, analoga al giudicato, ad agire in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dei conseguenti obblighi contributivi, non avendo detto giudizio natura impugnatoria ed essendo diretto a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione, fermo restando che un eventuale esito favorevole del contenzioso amministrativo per l'assicurato lo esonera dal provare quanto gli sia stato riconosciuto in quella sede.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)