diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021 (Rv. 661154 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Condizioni – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661154-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)