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Sez. 3 - , Ordinanza n. 8811 del 12/05/2020 (Rv. 657915 - 02)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Amministrazione scolastica - Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Presupposti - Rapporto di dipendenza - Irrilevanza – Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno – Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657915-02

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

L'amministrazione scolastica che, nell'espletamento della propria attività, si avvalga dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell'attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell'adempimento dell'obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il "rischio specifico" assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio "cuius commoda eius et incommoda". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di una scuola per la lesione causata ad un'allieva da un altro studente con un oggetto, sito nel cortile dell'istituto, durante l'attività ricreativa successiva al pranzo, ancorché svolta sotto la sorveglianza non degli insegnanti ma di educatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)