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Sez. 3, Sentenza n. 15385 del 04/11/2002 (Rv. 558192 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO | Luogo di lavoro - Successivo trasferimento in luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato - Disciplina ex art. 26 legge 392/1978 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558192-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO

L'art. 26 a) legge 392/1978, secondo cui la locazione per esigenze abitative transitorie è attratta nella disciplina del c.d. equo canone allorché il conduttore abiti stabilmente nell'immobile locato per motivi di lavoro o di studio, trova applicazione anche nell'ipotesi di trasferimento - nel corso del rapporto di locazione - dell'attività lavorativa in un luogo diverso, purché questo sia quotidianamente raggiungibile dall'immobile locato in cui il conduttore continui ad abitare.

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1978 num. 392 art. 26 lett. A CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 all. A art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)