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Sez. L, Sentenza n. 1538 del 14/02/1991 (Rv. 470920 - 01)

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Dichiarazione - Condizioni - Definizione transattiva delle pretese sopravvenute nel corso del giudizio di legittimità e conseguente cessazione dell'interesse ad una pronuncia giudiziaria - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470920-01

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

La definizione transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio, sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità, comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziaria (che sarebbe priva di causa giuridica - "lato sensu" - e non più rispondente al alcuno scopo pratico) ed implica quindi la dichiarazione, da parte della Suprema Corte, della cessazione della materia del contendere, secondo la formula espressamente prevista (art. 23, comma settimo, legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per i giudizi amministrativi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)