Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 11/09/1996 (Rv. 499548 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Definizione transattiva delle pretese sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità - Conseguente cessazione dell'interesse alla pronuncia - Cessazione della materia del contendere - Dichiarazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La definizione transattiva di tutte le pretese azionate in giudizio, sopravvenuta nel corso del giudizio di legittimità, comporta il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia giudiziaria (che sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico) ed implica quindi la dichiarazione, da parte della Suprema Corte, della cessazione della materia del contendere, secondo la formula espressamente prevista (art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) per i giudizi amministrativi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)