diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 20791 del 14/10/2016 (Rv. 641464 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative di periodo - Nozione - Fruizione da parte del comproprietario - Criteri.
Stato
decisa il 2016-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641464-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema d'INVIM, le spese di costruzione o incrementative di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 643 del 1972, come modificato dall'art.1 del d.P.R. n. 688 del 1974, computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile, sono quelle relative ad opere o utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene, eseguite dallo stesso proprietario del cespite o da un terzo nel periodo di competenza dell'imposta, sicché possono essere dichiarate dalla società contribuente tutte le spese sopportate, senza alcun limite connesso in ragione della propria quota di proprietà, rientrando nell'autonomia negoziale dei comproprietari stabilire chi debba fruirne al fine dell'aumento del valore iniziale del cespite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 6431 art. 18, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)