Sez. 5, Sentenza n. 28690 del 03/12/2008 (Rv. 606011 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Spese incrementative di periodo - Art. 13, comma primo, d.P.R. n. 643 del 1972 e succ. mod. - Limiti temporali - Esecuzione nel periodo di competenza dell'imposta - Necessità - Prova - Annotazione nel registro beni ammortizzabili - Insufficienza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI
In tema di INVIM, le spese di costruzione o incrementative, di cui al primo comma dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 (computabili in maggiorazione del valore iniziale dell'immobile), sono solo quelle relative ad opere od utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale del bene, eseguite dallo stesso proprietario del cespite o da un terzo, nel periodo di competenza dell'imposta. Ne deriva che non possono essere computate, ai fini della determinazione dell'imponibile, tutte le spese annotate sul registro dei beni ammortizzabili, non potendovi, infatti, rientrare le spese di manutenzione e quelle afferenti ad opere ed utilità non più esistenti al momento in cui si verifica il presupposto impositivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13 com. 1, DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)