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Sez. 2, Sentenza n. 5983 del 22/06/1994 (Rv. 487155 - 01)

Donazione - Facoltà del donante - Donazione modale - In genere | Onere modale consistente in un'opera avente come destinatario il donatario - Adempimento dell'onere - Pregiudizio economico per il donatario - Configurabilità - Criteri.
Stato
decisa il 1994-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487155-01

Donazione - Facoltà del donante - Donazione modale - In genere

In caso di donazione gravata da un onere modale consistente nel compimento di un'opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per stabilire se l'adempimento dell'onere si risolva, ai sensi dell'art. 793 comma secondo cod. civ., in un pregiudizio economico per il donatario a causa della sua eccedenza sul valore della cosa donata, occorre avere riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 794

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)