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Sez. 2, Sentenza n. 1036 del 29/01/2000 (Rv. 533299 - 01)

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE | Azione per l'adempimento dell'onere - Legittimazione attiva - Del donante e di qualsiasi interessato - Azione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere - Legittimazione attiva - Del donante e degli eredi.
Stato
decisa il 2000-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533299-01

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 793 cod.civ., mentre per l'adempimento dell'onere imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte, gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865, all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione soggettiva per l'azione di risoluzione "de qua") qualora la qualità di "interessato" (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti acquistata per effetto di un'atto compiuto sotto il vigore dell'attuale codice civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)