Sez. L, Sentenza n. 1302 del 12/02/1997 (Rv. 502364 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Visite di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia - Medici incaricati - Compenso - Determinazione - Fonte esclusiva - Convenzione con le unità sanitaria locali - Regioni - Competenza a determinare direttamente il convenuto della convenzione - Esclusione - Legge regionale Veneto n. 78 del 1980 in tema di adeguamento dei compensi - Direttiva vincolante per le U.S.L. - Configurabilità - Fonte del diritto del sanitario all'adeguamento del compenso - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
I compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali per l'attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, determinati in base alle convenzioni conformi allo schema - tipo previste nell'art. 5 commi 9 e 10 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638) trovano esclusivamente in tali convenzioni la loro disciplina, e non sono suscettibili di essere direttamente modificati per effetto di norme poste da leggi regionali. Infatti alle Regioni, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono attribuite anche dopo la ristrutturazione del servizio operata dal d.P.R. 30 dicembre 1992, n.502, competenze di carattere programmatorio, organizzativo e di indirizzo, mentre non sussiste alcuna norma che attribuisca alle stesse il potere di fissare il contenuto delle convenzioni. Ne consegue che l'art. 10 della legge regionale Veneto 31 maggio 1980 n. 78 il quale prevede che le tariffe per le prestazioni relative alla sopraindicata attività di controllo sono fissate all'inizio di ogni anno dalla giunta regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici I.S.T.A.T. del costo vita esprime una direttiva che, seppur vincolante per l'unita sanitaria locale, in difetto di recepimento nella convenzione individuale non attribuisce al sanitario il diritto all'adeguamento del compenso in base agli indici anzidetti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)