Sez. U, Sentenza n. 3059 del 16/03/1995 (Rv. 491200 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Visite di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia - Compensi dovuti ai medici incaricati - Determinazione - Criteri.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
I compensi dovuti ai medici incaricati dalle unità sanitarie locali, per l'attività di controllo delle assenze per malattia dei lavoratori subordinati, sono determinati con riferimento alle retribuzioni previste dal rapporto di pubblico impiego, ovvero dalle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, oppure con riferimento alle norme generali in tema di lavoro autonomo di cui agli artt. 2229 e segg. cod. civ., in ogni caso senza alcun possibile riferimento ai compensi fissati nel decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art.5, tredicesimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, i quali riguardano unicamente i medici incaricati dall'I.N.P.S. che svolgano l'analogo servizio di controllo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)