Sez. L, Sentenza n. 16890 del 17/08/2015 (Rv. 637260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Istututo regionali di ricerca educativa - Nomina del direttore - Procedura selettiva non concorsuale - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
Alla stregua degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 190 del 2001, il conferimento dell'incarico di direttore dell'I.R.R.E. (Istituto regionale di ricerca educativa) è attuato a seguito di selezione in relazione alla quale non è configurabile una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché l'ente pubblico, che ha avviato e concluso una procedura di scelta cui sono seguite la nomina e le successive dimissioni del prescelto, non è tenuto ad indire una nuova procedura selettiva, ma può individuare direttamente il soggetto in possesso dei requisiti di legge per adempiere l'incarico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/03/2001 num. 190 art. 4, DPR 06/03/2001 num. 190 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)