Sez. U, Ordinanza n. 11348 del 30/05/2005 (Rv. 581061 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Istituti regionali di ricerca educativa - Conferimento dell'incarico - Selezione - Natura concorsuale - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Configurabilità - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Alla stregua degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 (Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), il conferimento dell'incarico di direttore da parte del Consiglio di amministrazione degli Istituti regionali di ricerca educativa è caratterizzato da aspetti fiduciari ed è attuato a seguito di selezione in relazione alla quale - stante l'assenza di qualsiasi previsione normativa in ordine sia ad una valutazione comparativa fra gli aspiranti sia alla formulazione di una graduatoria dei medesimi - non è configurabile una procedura concorsuale nel senso di cui all'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 76, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., DPR 06/03/2001 num. 190 art. 4, DPR 06/03/2001 num. 190 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)