Sez. 1, Sentenza n. 3395 del 07/03/2003 (Rv. 560962 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Portata applicativa - Rifiuto dell'indennità offerta dall'espropriante - Conseguenze - Decurtazione del 40% - Applicazione - Condizioni e limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, deve escludersi la legittimità della decurtazione del 40% operata dall'espropriante per mancata accettazione dell'indennità offerta al privato tutte le volte in cui la ragione della riduzione non consista nella adeguatezza dell'indennità e nella ingiustificatezza del relativo rifiuto, atteso che soltanto l'opposizione alla giusta indennità rende applicabile la riduzione "ex lege" di cui alla legge 359/1992.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)