Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 20/03/1998 (Rv. 513770 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Portata - Facoltà di accettazione dell'indennità da parte del soggetto espropriato senza subire la decurtazione del 40 per cento - Limitazione della facoltà alla sola ipotesi di cessione volontaria del bene - Legittimità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (nella parte in cui non era prevista, in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della detta legge senza che l'indennità di esproprio fosse divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità determinata a norma del primo comma della norma predetta senza subire la decurtazione del 40 per cento) deve ritenersi che gli espropriati abbiano diritto all'intero indennizzo non solo nelle ipotesi di cessione volontaria del bene, bensì anche qualora si avvalgano della facoltà di accettare l'indennità accertata e liquidata, in sede di giudizio di opposizione, dall'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)