Sez. U, Sentenza n. 2017 del 23/03/1983 (Rv. 426871 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - IN GENERE - ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI - ELETTORATO ATTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ELEZIONI - ELETTORATO - ATTIVO - DIRITTO DI VOTO - IN GENERE - ORGANI COLLEGIALI SCOLASTICI - ELETTORATO ATTIVO - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La domanda rivolta al riconoscimento della facoltà di votare per l'elezione dei consigli scolastici spetta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, atteso che le posizioni inerenti all'elettorato attivo e passivo, per la formazione dei detti consigli, hanno natura e consistenza di diritti soggettivi, essendo previste e tutelate dalla legge in ragione di un interesse diretto dei rispettivi titolari. (V 5262/80, mass n 409099; (V 2918/72, mass n 360653).*
Riferimenti normativi: DPR 31/05/1974 num. 416 art. 3, DPR 31/05/1974 num. 416 art. 5, DPR 31/05/1974 num. 416 art. 7, DPR 31/05/1974 num. 416 art. 19, DPR 31/05/1974 num. 416 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)