Sez. U, Sentenza n. 2918 del 07/10/1972 (Rv. 360653 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO - COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI - CONTESTAZIONI - RECLAMI - VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE - DECISIONE DEI RECLAMI - COMPITO DEL CONSIGLIO SUPERIORE - CONTROLLI GIURISDIZIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLA LEGGE N 195 DEL 1958 - CONSEGUENZE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEGLI ELETTI - CONTROVERSIA CIRCA L'ILLEGITTIMITA DELLA NEGATA CONVALIDA DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - COSTITUZIONE, CESSAZIONE E SCIOGLIMENTO - COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI - CONTESTAZIONI - RECLAMI - VERIFICA DEI TITOLI DI AMMISSIONE - DECISIONE DEI RECLAMI - COMPITO DEL CONSIGLIO SUPERIORE - CONTROLLI GIURISDIZIONALI - MANCATA PREVISIONE DELLA LEGGE N 195 DEL 1958 - CONSEGUENZE - POSIZIONE DI DIRITTO SOGGETTIVO DEGLI ELETTI - CONTROVERSIA CIRCA L'ILLEGITTIMITA DELLA NEGATA CONVALIDA DA PARTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La mancata previsione nella legge ordinaria 24 marzo 1958 n 195 di controlli giurisdizionali sull'attivita di verifica dei titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e di decisione sui reclami relativi alla elezioni, riservata al consiglio superiore della magistratura non puo, nel silenzio della Costituzione, dare adito ad una interpretazione che escluda, in contrasto con l'art 24 della stessa Costituzione, detti controlli. E poiche la posizione soggettiva acquisita dagli eletti per effetto della scelta compiuta dagli elettori si configura come diritto soggettivo, la cognizione della controversia nella quale magistrati eletti agiscono a tutela di detta posizione, loro riconosciuta dalla proclamazione effettuata dall' ufficio elettorale centrale nazionale, deducendo la illegittimita del diniego di convalida pronunciata dal consiglio superiore della magistratura in Sede di verifica dei poteri, appartiene al giudice ordinario secondo i criteri generali di cui agli artt 102 e 103 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST., Costituzione art. 102, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)