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Sez. L, Sentenza n. 9476 del 19/12/1987 (Rv. 456582 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI PER ALMENO TRE MESI - SVOLGIMENTO ANTERIORE AL GIORNO 11 GIUGNO 1970 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456582-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PROMOZIONE AUTOMATICA - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI PER ALMENO TRE MESI - SVOLGIMENTO ANTERIORE AL GIORNO 11 GIUGNO 1970 - ESCLUSIONE.*

Nel periodo di almeno tre mesi, previsto dall'art. 2103 cod. civ. (come novellato dall'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300) ai fini dell'attribuzione della qualifica superiore, per le mansioni di fatto svolte dal lavoratore che quella qualifica rivendica, non sono computabili, stante il principio dell'irretroattività della legge, prestazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge n. 300 citata. Legittimano quindi la cosiddetta promozione automatica solo quelle mansioni svolte dopo l'11 giugno 1970 per l'intero periodo minimo indicato dall'art. 13 cit. (V 3914/85, mass n 441493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)