Sez. L, Sentenza n. 3914 del 29/06/1985 (Rv. 441493 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NELLA NUOVA FORMULAZIONE DOVUTA ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CARATTERE INNOVATIVO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PARZIALMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. NELLA NUOVA FORMULAZIONE DOVUTA ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CARATTERE INNOVATIVO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PARZIALMENTE IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - IRRILEVANZA.*
Atteso il carattere innovativo della nuova formulazione dello art. 2103 cod. civ. a seguito della modifica introdotta dallo art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300, il diritto alla promozione automatica, per effetto dell'avvenuto espletamento delle mansioni superiori per almeno tre mesi, si acquista soltanto allorché l'espletamento di esse si sia verificato interamente sotto il vigore della nuova norma, in quanto, ove si ritenesse di potere attribuire giuridica Rilevanza anche ad una parte della fattispecie svoltasi sotto il vigore della previgente normativa, si attribuirebbe efficacia retroattiva alla norma, in contrasto con l'art. 11 delle preleggi. (V 3093/80, mass n 406867; (Conf 1184/84, mass n 433324; (Conf 7021/82, mass n 424683).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)