Sez. 5 - , Sentenza n. 12254 del 17/05/2017 (Rv. 644132 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Inapplicabilità alle tasse automobilistiche (dall'1 gennaio 1993) - Invito dell’agente della riscossione ad aderire al condono - Affidamento del contribuente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata ai sensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002 è inapplicabile alle tasse automobilistiche quali tributi trasferiti alle regioni, ex art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1993, dall'1 gennaio 1993. Ne consegue l’irrilevanza dell’adesione prestata dal contribuente all’invito rivoltogli dall’agente della riscossione a far ricorso a detto condono, essendo, tale circostanza, inidonea ad impedire l’inefficacia della sanatoria ed a sottrarre all’Amministrazione finanziaria la titolarità del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2012 num. 289 art. 12, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)