Sez. 5 - , Ordinanza n. 6693 del 15/03/2017 (Rv. 643465 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Ambito - Applicabilità alla tassa automobilistica - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono, l'art. 12 della l. n. 289 del 2002 è applicabile esclusivamente a cartelle esattoriali riferibili ad IRPEF, ILOR ed IRAP incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione, sicché non vi rientra la tassa automobilistica, da ritenersi tributo proprio derivato della Regione ex art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, la cui definizione agevolata è condizionata all'emanazione di un provvedimento del legislatore regionale ex art. 13 della l. n. 289 del 2002 o, comunque, disciplinata dall'art. 5 quinquies del d.l. n. 282 del 2002, convertito in l. n. 27 del 2003.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 23, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)