Sez. L, Sentenza n. 6510 del 30/11/1982 (Rv. 424140 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - RICHIESTA DI INTERESSI SU SOMME GIÀ RISCOSSE - DOMANDA AUTONOMA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO GIÀ INSTAURATO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE EX ART. 420 COD. PROC. CIV. - RICHIESTA DI INTERESSI SU SOMME GIÀ RISCOSSE - DOMANDA AUTONOMA - PROPOSIZIONE NEL CORSO DEL GIUDIZIO GIÀ INSTAURATO - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ.*
Mentre la richiesta degli interessi sulle somme delle quali si chiede il pagamento costituisce un accessorio della domanda di condanna al pagamento del capitale, la richiesta di interessi su somme già riscosse integra una domanda autonoma, che dev'essere espressamente e chiaramente formulata. Tale seconda domanda soggiace, nelle controversie cui si applica il nuovo rito del lavoro, al divieto stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. e, ove non contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, abbisogna, per poter essere successivamente proposta nel corso di detto giudizio, dell'autorizzazione del giudice prevista dal primo comma dell'art. 420 dello stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)