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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31210 del 21/10/2022 (Rv. 666039 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Svincolo dalla convenzione di arbitrato - Mancata anticipazione del termine fissato dagli arbitri - Ambito di applicazione - Versamento tempestivo della quota - Concessione di un secondo termine per consentire il versamento della quota di pertinenza dell’inadempiente - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666039-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato, lo svincolo dalla convenzione di arbitrato relativa alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, di cui all'art. 816-septies, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti non provvedano all'anticipazione del termine fissato dagli arbitri, riguarda la sola ipotesi in cui nessuna delle parti abbia provveduto al versamento nel termine fissato, mentre nella diversa ipotesi in cui una delle parti abbia tempestivamente versato la sua quota, a differenza dell'altra, l'interpretazione logico sistematica della norma impone la concessione di un secondo termine per consentire alla parte adempiente di versare anche la quota di pertinenza della controparte inadempiente.

Cod. Civ. art. 816 septies com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)