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Sez. 1 - , Sentenza n. 3259 del 02/02/2022 (Rv. 664037 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Subordinazione della prosecuzione del procedimento all'anticipazione delle spese prevedibili - Omesso versamento - Scioglimento "ipso iure" del vicolo derivante dalla convenzione di arbitrato - Dichiarazione degli arbitri - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664037-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato rituale, nel caso di subordinazione, da parte degli arbitri, della prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili, il mancato versamento del fondo spese nel termine fissato determina "ipso iure", ex art. 816 septies c.p.c., lo scioglimento del vincolo derivante dalla convenzione di arbitrato, limitatamente alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale, non necessitando alcuna dichiarazione in tal senso degli arbitri.

Cod. Proc. Civ. art. 816 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)