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Sez. 6, Sentenza n. 7248 del 18/04/1984 Ud. (dep. 07/09/1984) Rv. 165574 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - ASTENSIONE - RICUSAZIONE - COMPIMENTO DI UN ATTO DA PARTE DI UN GIUDICE CHE AVREBBE DOVUTO ASTENERSI - MANCATA DOMANDA DI RICUSAZIONE - VALIDITÀ DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1984-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165574-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - ASTENSIONE - RICUSAZIONE - COMPIMENTO DI UN ATTO DA PARTE DI UN GIUDICE CHE AVREBBE DOVUTO ASTENERSI - MANCATA DOMANDA DI RICUSAZIONE - VALIDITÀ DELL'ATTO.*

L'atto compiuto da un giudice che avrebbe dovuto astenersi, ai sensi dell'art. 61 comma primo cod. proc. pen. dal partecipare al giudizio per incompatibilità, conserva la sua validità se la parte non abbia proposto domanda di ricusazione nelle forme ed entro i termini stabiliti dalla legge. (Conf mass n 162889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)