Sez. 2, Sentenza n. 1847 del 07/10/1983 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162889 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DELLA RICUSAZIONE - FATTISPECIE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - INOSSERVANZA DELLE NORME SULL'INCOMPATIBILITÀ - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ DELLA RICUSAZIONE - FATTISPECIE.*
L'incompatibilità prevista dall'art. 61 comma secondo cod. proc. pen. (partecipazione al giudizio di giudice che abbia pronunciato o sia concorso a pronunciare il rinvio a giudizio) non attiene alla capacità del giudice e non è, pertanto, riconducibile alla nullità generale e assoluta ex art. 185 n. 1 cod. proc. pen., ma costituisce una nullità relativa da farsi valere con lo speciale rimedio della ricusazione nei modi e nei termini previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 66 cod. proc. pen., e non può essere dedotta come motivo di nullità della sentenza attraverso l'impugnazione della stessa. (nella specie, peraltro, la suprema Corte ha escluso l'incompatibilità nella partecipazione al collegio di primo grado di un giudice che aveva, in fase istruttoria, rigettato un'istanza di libertà provvisoria). (V mass n 144636, in tema di incompatibilità del giudice istruttore; (Conf mass n 155952; (Conf mass n 155331; (Conf mass n 146110; (Conf mass n 143961).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 1 n. 6, Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)